Sospesa in via cautelare la gara d'appalto per il servizio delle agenzie della Pubblica Amministrazione
Il Tribunale amministrativo centrale per i ricorsi in materia di appalti (TACRC) ha deciso di sospendere in via cautelare la procedura di aggiudicazione del servizio di agenzie di viaggio dell?Amministrazione generale dello Stato (AGE), a seguito del ricorso presentato da GEBTA e da altri soggetti contro il capitolato d?appalto, di cui l?associazione chiede anch?essa l?annullamento.
La sospensione del procedimento era una delle misure richieste dalla GEBTA nel proprio ricorso, insieme all?annullamento dei capitolati.
La misura comporta, di fatto, la continuità degli attuali gestori dei lotti, almeno fino a quando il Tribunale non si pronuncerà sul ricorso.
GEBTA ha chiesto al Tribunale sia la sospensione del procedimento sia l?annullamento dei capitolati, ritenendo che la documentazione di gara redatta dalla Direzione Generale per la Razionalizzazione e la Centralizzazione degli Appalti contenga diverse violazioni normative.
Tre blocchi
L?analisi giuridica su cui si basa il ricorso della GEBTA individua tre grandi blocchi di possibili violazioni.
Il primo, di natura economica, verte sulla mancanza di giustificazione della struttura dei costi. Secondo GEBTA, questo aspetto è particolarmente rilevante perché condiziona l?eventuale partecipazione alla gara di agenzie che attualmente non gestiscono i servizi dell?AGE.
All?interno di questo stesso blocco, il ricorso contesta la richiesta di sconti lineari sulle tariffe aeree, l?introduzione di miglioramenti nell?assicurazione di viaggio a costo zero e, in generale, quelle clausole che, secondo la GEBTA, costringerebbero le agenzie a presentare offerte con prezzi che non coprono i costi reali o eliminano il margine commerciale.
L?Associazione ritiene che tali condizioni violino, tra le altre disposizioni, gli articoli 102.3 e 2 della Legge sugli appalti nel settore pubblico (LCSP).
Il secondo punto riguarda determinate prestazioni incluse nel Capitolato delle Prescrizioni Tecniche (PPT) che, secondo il ricorso, risulterebbero operativamente impossibili da adempiere, sia a causa delle prassi esistenti nel mercato dei trasporti, sia perché andrebbero oltre le funzioni proprie di un intermediario turistico. La GEBTA sottolinea, inoltre, che alcuni di questi obblighi comportano sanzioni in caso di inadempienza.
Il terzo blocco raccoglie le clausole che, secondo l?Associazione, potrebbero violare norme relative ad ambiti diversi dal contratto p&pubblica, tra cui la normativa sulla protezione dei dati, la legislazione che disciplina il mercato assicurativo e la normativa dell?Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA).
Possibile annullamento
GEBTA ritiene che le argomentazioni contenute nel ricorso dovrebbero portare all?annullamento della gara d?appalto.
In tal caso, la sentenza del Tribunale determinerebbe quali aspetti dei capitolati dovrebbero essere modificati per adeguarli al quadro giuridico. L?eventuale annullamento comporterebbe, secondo l?Associazione, la redazione di nuovi capitolati e l?avvio di una nuova procedura di gara per i lotti.